Consulta: l’assunzione unilaterale dell’atto viola il principio di leale collaborazione Stato-regioni

Pubblicato il 16 marzo 2013 La Consulta, con la sentenza n. 39 del 15 marzo 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 61, comma 3, del Decreto legge n. 5 del 2012 (cosiddetto Decreto sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 35 del 2012, ai sensi del quale, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa richiesta con una o più Regioni per l’adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, in presenza di gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all’Erario, può deliberare motivatamente l’atto medesimo, anche senza l’assenso delle Regioni interessate.

I giudici della Corte costituzionale, in particolare, hanno accolto le opposizioni formulate dalle regioni Veneto, Puglia e Toscana, sottolineando come l’assunzione unilaterale dell’atto non possa essere prevista come “mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell’intesa”, con sacrificio della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione e violazione, per l’effetto, del principio di leale collaborazione.
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