La Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 31 luglio 2020, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 4, comma 1-bis del Decreto legislativo n. 142/2015, per come introdotto dall’art. 13 del Decreto legge n. 113/2018 (cosiddetto “Decreto sicurezza”).
La disposizione censurata, nello specifico, prevede che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo non costituisca titolo per l’iscrizione anagrafica.
Secondo i giudici costituzionali, la previsione in oggetto risulta essere in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione sotto due distinti profili:
In via consequenziale, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell’art. 13 del Primo Decreto sicurezza.
Mentre, come detto, sono state accolte le questioni di legittimità costituzionale della norma con riferimento all’art. 3 Cost, è stata respinta la questione sollevata con riferimento all’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, concernete un’asserita ed evidente mancanza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza della previsione.
Secondo la Consulta, infatti, la disposizione censurata si inseriva in modo omogeneo nel capo contenente le norme in materia di protezione internazionale.
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