Nel giudizio per il riconoscimento della irragionevole durata di un processo amministrativo, l’indennizzo previsto dalla Legge Pinto deve essere riconosciuto anche a chi, nell’ambito del procedimento davanti al Tar o al Consiglio di Stato, non aveva presentato istanza di prelievo, ossia non aveva sollecitato una rapida conclusione della causa.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del Decreto-legge n. 112/2008, nel testo, come convertito e successivamente modificato, dall’articolo 3, comma 23, dell’Allegato 4 al Decreto legislativo n. 104/2010 e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del Decreto legislativo n. 195/2011.
Si tratta di una disposizione che è stata, nel tempo, più volte modificata.
A seguito delle modifiche che qui interessano, la norma di cui all’articolo 54, comma 2, in vigore dal 16 settembre 2010, prevedeva che la domanda di equa riparazione non fosse proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si assumeva essersi verificata la violazione, non fosse stata presentata l’istanza di prelievo.
Il quadro normativo, successivamente, è stato di nuovo ritoccato dalla Legge n. 208/2015, non applicabile, tuttavia, ai giudizi nell’ambito dei quali è stata sollevata la censura di costituzionalità, ovvero relativi a domande di indennizzo concernenti la durata di processi definiti prima dell’entrata in vigore di tale novum ius.
La Consulta, con sentenza n. 34 del 6 marzo 2019, ha riconosciuto che la citata disposizione, nel testo, convertito e successivamente modificato, applicabile ratione temporis ai giudizi a quibus, ponesse in essere una violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU.
In particolare, ha precisato che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex Legge Pinto, ma non può, viceversa, “condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, garantita dagli evocati parametri convenzionali”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".