Le Regioni, nel dettare la normativa urbanistica, non possono impedire di costruire edifici di culto alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intese con lo Stato. Allo stesso modo, sebbene conservino il potere di regolare e limitare l’edificazione di immobili religiosi, non possono imporre sistemi di videosorveglianza alle moschee o ad edifici di culto di altre religioni.
Lo ha chiarito la Corte Costituzionale, bocciando in parte la Legge n. 12 del 2005 della Regione Lombardia dedicata alla disciplina urbanistica degli immobili di culto, impugnata dalla Presidenza del Consiglio.
Le disposizioni sugli impianti di videosorveglianza all’esterno dei predetti edifici e collegati con gli uffici di polizia locale o forze dell'ordine, occupandosi di sicurezza pubblica – ha precisato la Consulta con sentenza n. 63 depositata il 24 marzo 2016 – andrebbero infatti a violare prerogative di competenza esclusiva statale.
Salvata invece la parte della norma regionale che prevede, per le confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, la stipula di una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato, con possibilità di risoluzione e revoca per violazione della convenzione medesima.
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