La Corte costituzionale, con sentenza n. 267 del 9 dicembre 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, del DL n. 67/1997 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), nella parte in cui non prevede che il ministero della Giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nei giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi per fatti di servizio e conclusisi con provvedimento di esclusione della responsabilità.
L’incostituzionalità della norma è stata dichiarata con riferimento all’art. 3 Cost. in quanto, nel prevedere il rimborso delle spese di difesa sostenute nei giudizi promossi per fatti inerenti alla propria funzione e conclusisi con accertamento negativo di responsabilità, individua i beneficiari del rimborso solo nei “dipendenti di amministrazioni statali” e le “amministrazioni di appartenenza” quali obbligate.
Tutto ciò con impossibilità di estendere per via interpretativa il diritto al rimborso a soggetti che operano nell’interesse dell’amministrazione al di fuori da un rapporto di impiego.
Orbene, secondo i giudici costituzionali, non sarebbe ragionevole riconoscere il rimborso delle spese di difesa al solo giudice “togato”, quale dipendente di un’amministrazione statale, e non anche al giudice di pace, in quanto funzionario onorario.
Considerando l’identità della funzione del giudicare e la sua primaria importanza costituzionale, anche al secondo deve essere garantita un’attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici di pur infondate azioni di responsabilità.
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