Consulenza commisurata solo alle domande per le quali la stessa è stata invocata

Pubblicato il 06 novembre 2009
La Cassazione, Seconda sezione civile, con sentenza depositata il 4 novembre 2009, la n. 23342, ha rigettato il ricorso avanzato da un commercialista che, in un procedimento arbitrale, aveva assistito, con una consulenza, una società di moda.

Il professionista si era opposto alla decisione con cui il Tribunale di Milano, prima, e la Corte d'appello, poi, avevano revocato il decreto ingiuntivo dallo stesso ottenuto per il pagamento della sua parcella. Quest'ultima era stata commisurata dal ricorrente in relazione al valore globale della causa.

La Suprema corte ha, tuttavia, ritenuto corretta l'interpretazione fornita dai giudici di merito secondo cui la disposizione di cui all'31 del dpr 645/94, ancorando il valore della pratica a quello della domanda o delle domande oggetto della controversia nell'ambito della quale si sia svolto l'incarico di consulente, deve essere intesa in senso funzionale e cioè “con riferimento a quelle sole domande rispetto alle quali si sia resa necessaria la consulenza e non anche a tutte le altre, quand'anche in qualche modo connesse, formulate nel corso del medesimo giudizio”.
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