Secondo le avvertenze del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro spetta a chi presta l’assistenza fiscale di verificare che il contribuente possa presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 e che sia in grado di indicare il sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli a debito o a credito. Tra gli adempimenti a carico del professionista si pone, dunque, non solo la semplice predisposizione e compilazione del 730, ma anche la comunicazione al sostituto, entro il 30 giugno, del risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, della trasmissione in via telematica entro il 20 ottobre dei dati delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e delle scelte effettuate dal contribuente per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef.
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