Il consorzio regionale, quale ente pubblico economico che è anche imprenditore commerciale, non può ritenersi soggetto a procedura fallimentare o di concordato preventivo. E ciò, a prescindere dal motivo per cui diviene insolvente.
Ed infatti, il legislatore, ben sapendo che tutti gli enti pubblici economici sono già di per sé veri e propri imprenditori laddove esercitano attività che oggettivamente ricadano nella definizione data dall’articolo 2082 del Codice civile e che per giunta essi possono essere anche attivi in un settore commerciale ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo codice, ha comunque escluso totalmente ed a priori la loro soggezione al fallimento.
E’ quanto precisato dal Tribunale di Udine con decreto del 30 marzo 2016.
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