Nuove misure di legge, italiane ed europee, saranno in vigore dal 1° luglio 2008 sull’Iva nel settore finanziario: l’abrogazione dell’esenzione per le prestazioni di servizi rese, in gruppi bancari ed assicurativi, nello svolgimento di attività di carattere ausiliario (disposta dall’articolo 1, comma 262, della legge 244/07) porta stravolgimenti al pari della disposizione (anch’essa prevista dall’articolo 1, comma 261, lettera c, della legge 244, con effetto dal 1° marzo 2008) secondo cui la base imponibile delle operazioni effettuate verso soggetti cui è preclusa, anche solo in parte, la detrazione Iva, non può essere inferiore al valore normale dei beni ceduti o delle prestazioni rese ove l’operazione sia fatta tra società legate dal rapporto di controllo. In ogni caso, il nuovo ultimo comma dell’articolo 10 del decreto Iva (aggiunto dall’articolo 1, comma 261, della Finanziaria, con effetto 1° luglio 2008) attenua in parte le conseguenze negative dell’abolizione dell’esenzione, prevedendo l’esenzione dall’imposta per le prestazioni rese da consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili che siano costituiti da soggetti per i quali, nel triennio precedente, la percentuale di detrazione non abbia superato il 10%, nei confronti dei loro membri, a condizione che i corrispettivi dovuti da questi soggetti non superino i costi imputabili alle prestazioni.
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