La circostanza che la posizione creditoria e debitoria della Cooperativa e del socio venga risolta mensilmente tramite compensazione non pregiudica la possibilità, per quest’ultimo, di portare in detrazione l’Iva relativa agli acquisti di carburante e di dedurre il relativo costo ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Infatti, sebbene il pagamento del corrispettivo avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione o sia effettuato dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, la disciplina vigente fa salvo il diritto alla detrazione dell’imposta, qualora il pagamento sia riferibile al soggetto passivo secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti comunque tracciabili.
Con la risposta n. 189 del 12 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate accoglie la soluzione dell’istante.
Tuttavia, l’Agenzia precisa che il socio può detrarre l’Iva relativa a tali acquisti e dedurre le spese se la Cooperativa effettui il tracciamento:
Ad esempio, segnala l’Agenzia, si potranno tracciare gli acquisti con: la registrazione su un circuito digitale interno alla società – mediante “card identificativa” o altro strumento elettronico all’uopo individuato rilasciato ai soci – di ogni transazione avvenuta fra i soci e la Cooperativa, con relativa valorizzazione in termini quantitativi e di valore in euro di ogni rifornimento; l’indicazione dell’ammontare in euro delle transazioni sul carburante addebitate nel mese nella causale dell’accredito bancario eseguito dalla Cooperativa al socio dopo le compensazioni finanziarie effettuate dalla società.
La conclusione muove dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 633 del 1972: “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore…è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Secondo il provvedimento n. 73203 del 2018, ai fini della detrazione dell’Iva relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
“a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente”.
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