Sì al regime di tassazione opzionale del consolidato fiscale nazionale, anche in caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione dei modelli per la designazione della controllata residente in qualità di consolidante e per l’esercizio dell’opzione. Ciò grazie ad una particolare forma di ravvedimento operoso (cosiddetta remissione in bonis), introdotto proprio per sanare eventuali dimenticanze relative a comunicazioni oppure adempimenti formali non eseguiti tempestivamente.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 82 del 25 marzo 2019, con la quale si fa chiarezza circa la corretta applicazione del regime di consolidato fiscale nazionale anche in caso di mancato esercizio dell’opzione per il consolidato “orizzontale” o tra “sorelle”.
Il consolidato nazionale è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi.
Esso riguarda le società di capitali italiane controllate - direttamente o indirettamente - da una società residente nella Ue o See; la società controllante non residente designa una propria controllata ad agire in qualità di consolidante.
Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo devono esercitare la specifica opzione, che dura per un triennio ed è irrevocabile.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta n. 82/E, ricorda che:
l’opzione per il regime del consolidato fiscale deve essere comunicata entro il termine stabilito dall’articolo 119 del TUIR, cioè con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione;
il modello di designazione della controllata residente in qualità di consolidante deve essere presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato.
Inoltre, nel caso in cui non siano stati rispettati i predetti termini per la presentazione dei modelli per l’esercizio delle opzioni, a far data dal 2 marzo 2012 è stata introdotta una particolare forma di ravvedimento operoso, chiamata remissione in bonis, che salvaguarda la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Nel caso esaminato dall’Agenzia, la società istante voleva optare per il consolidato fiscale per il triennio 2018-2020, ma non aveva presentato, entro la data del 31 ottobre 2018, il modello di designazione della consolidante né la designata aveva esercitato l’opzione in dichiarazione dei redditi (Redditi Sc 2018).
L’Agenzia, pertanto, specifica che è possibile sanare il mancato esercizio dell’opzione per l’accesso al regime del consolidato fiscale nazionale:
effettuando l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, nel caso di specie, esercitando l’opzione compilando il quadro OP del modello Redditi 2019);
versando contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita (pari alla somma di 250 euro).
Viceversa, si ritiene che l’omissione non può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa, come proposto dalla società istante, in quanto quest’ultima è attivabile solo per correggere “errori ed omissioni” e non anche, secondo le Entrate, il “mero ripensamento sull’indicazione di precise scelte già operate da parte del contribuente in sede di dichiarazione”.
Infine, secondo l’Agenzia: l’istituto della “remissione in bonis” può trovare applicazione anche con riferimento al tardivo invio del modello di designazione della controllata consolidante, sempre presentando il relativo modello entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2018 e versando la sanzione di 250 euro.
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