Nella risoluzione n. 45 del 2 agosto 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce soluzioni a quanto chiesto da una società partecipante ad un consolidato fiscale in merito all'utilizzo ed alla circolazione dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi all'interno dello stesso consolidato.
In merito l’Agenzia ha affermato quanto segue.
Si conferma indicato nella risposta all'interpello n. 133/2021, ossia che il libero trasferimento dei tax credit all'interno del consolidato fiscale è applicabile a tutti i bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del Dl n. 34/2020.
Pertanto, ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la consolidante) può trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l'IRES dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.
Ciò trova il limite della compensazione con l'IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l'assolvimento di altri tributi.
Inoltre, il suddetto trasferimento non costituisce una cessione a terzi dei crediti d'imposta; trattasi, invece, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante.
Da ciò consegue che non sono applicabile le limitazioni fissate dalle norme per le cessioni di tali crediti (Sostegni-ter).
Altro punto trattato dalla risoluzione n. 45/E/2022 riguarda le modalità operative per il trasferimento di detti crediti dalla consolidata alla consolidante, per l'utilizzo in compensazione degli stessi con i versamenti IRES risultanti dalla dichiarazione del consolidato fiscale.
In merito si richiama quanto affermato nella risposta n. 240/2022 per la quale, al fine di consentire i controlli automatizzati per verificare la capienza del plafond delle agevolazioni disponibili rispetto ai crediti utilizzati in compensazione, si deve procedere come segue nella compilazione della sezione "CONTRIBUENTE" del modello F24:
- nel campo "CODICE FISCALE" (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società consolidante che utilizza il credito in compensazione;
- nel campo "CODICE FISCALE" del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale del titolare che ha trasferito il credito d'imposta nell'ambito del consolidato, unitamente al codice identificativo 62.
Altre istruzioni vengono fornite per la compilazione dei modelli REDDITI SC e CNM.
Infine, la risoluzione agenziale del 2 agosto 2022 ritiene che alla compensazione di questi crediti non si applichino i limiti previsti dall’articolo 31 del Dl 78/2010 e dell’articolo 34 della legge n. 388/2000, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Infatti, “nessun limite è stabilito per il trasferimento dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Unico Società di capitali, dal momento che l’importo complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato”.
Il documento reputa che i crediti edilizi, sebbene non rientranti nel novero dei crediti indicabili nel quadro RU, ne conservano, dal punto divista sostanziale, le medesime caratteristiche, trattandosi di crediti di imposta previsti da specifiche disposizioni di natura agevolativa.
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