L'agenzia delle Entrate (circolare 53/04) ha fatto delle precisazioni su ciascun aspetto della disciplina del consolidato nazionale, per permettere una migliore valutazione dell'istituto da parte delle imprese che intendevano esercitare l'opzione entro il 31 dicembre 2004. Al momento della dichiarazione del primo periodo di imposta interessato dalla tassazione di gruppo, le società controllate che potranno ancora utilizzare perdite fiscali sorte anteriormente all'esercizio dell'opzione dovranno valutare l'effetto di tali perdite sul reddito di gruppo. A differenza della trasparenza fiscale, in cui le società partecipate devono utilizzare prioritariamente tali perdite per ridurre il proprio reddito imponibile, nel consolidato fiscale tale vincolo non sussiste. Le perdite sorte nei periodi d'imposta in cui ha efficacia la tassazione di gruppo, invece, possono essere utilizzate solo dalla società controllante a riduzione dei redditi del consolidato.
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