Con la sentenza 19 luglio 2021, n. 5441, il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato da un dottore commercialista, esercente l’attività di consulenza del lavoro ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, rispetto al diniego espresso dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso concernente l’iscrizione al registro dei praticanti dell’aspirante Consulente del Lavoro per l’accesso alla professione.
Avverso il giudizio del TAR Veneto, il professionista ricorreva innanzi il Consiglio di Stato chiedendo la riformulazione della sentenza, ritenendo l’art. 2, comma 8, del Regolamento sul Praticantato approvato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro con delibera 23 ottobre 2014, n. 327, in contrasto con l’art. 3, comma 2, lett. e) della predetta legge istitutiva della professione di Consulente del Lavoro, nella parte in cui individua come unico dante pratica il Consulente del Lavoro abilitato.
Condividendo le rilevazioni poste dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Consiglio di Stato conviene nel ritenere le istanze sollevate dal ricorrente non accoglibili, sicché la lettura della norma, posta sull’illogicità ed irrazionalità della preclusione adottata, deve intendersi inattuale e superata dalle norme introdotte dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal suo regolamento attuativo, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali.
Su tale assunto, il Consiglio dell’Ordine ha evidenziato come l’effettivo svolgimento dell’attività formativa del tirocinio professionale, nelle modalità individuate nel regolamento stesso, costituiscono un dovere deontologico sia del tirocinante che del professionista affidatario, essendo sottoposti, entrambi i soggetti citati, al medesimo potere disciplinare degli organi territoriali e nazionali competenti.
In tal ottica, l’appartenenza del professionista al medesimo ordine professionale appare, dunque, condizione necessaria affinché si realizzi il fine sopraesposto, talché il proficuo andamento della pratica professionale, utile all’acquisizione delle necessarie competenze, sollevabile sotto il profilo disciplinare, fa si che il dante pratica debba essere soggetto alla disciplina del Consiglio dell’Ordine di appartenenza e non già ad un regolamento di un diverso ordine professionale.
Come noto, infatti, in ossequio al nuovo Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro, il periodo di pratica professionale deve essere svolto esclusivamente presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro iscritto all’Albo provinciale da almeno cinque anni.
Ne discende che sia il tirocinante, sia il dominus, devono appartenere al medesimo ordinamento professionale.
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