Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con il Pronto ordini n. 321/2017 aggiornato al 10 gennaio 2018, ha sciolto alcuni dubbi in materia di procedimenti disciplinari.
Nello specifico, il Cndcec risponde ad un quesito sollevato dall’Ordine di Bologna che chiedeva se dopo l’attribuzione di competenza dei procedimenti disciplinari aperti dagli Ordini in capo ai Consigli di Disciplina, questi ultimi debbano ritenere valida l’istruttoria già espletata oppure se debbano, invece, procedere con una nuova ed autonoma fase istruttoria.
Si legge nel P.O. n. 321/2017 che: “l’organo disciplinare che definisce il procedimento deve ascoltare direttamente l’incolpato e consentire al medesimo di proporre le sue eventuali difese, non essendo sufficiente che si limiti a fare proprio l’atto finale di un procedimento di carattere disciplinare al quale non ha preso alcuna parte”.
In conclusione, quindi, secondo il Consiglio nazionale: il riconoscimento della competenza ad esercitare la funzione disciplinare ai Consigli di disciplina impone, non solo che siano questi ad adottare il provvedimento finale, ma che, davanti ad essi, si svolgano le difese dell’incolpato.
Pertanto, una volta che è stata disposta la trasmissione per competenza, a questi ultimi, degli atti dei procedimenti disciplinari già aperti dagli Ordini, i Consigli di Disciplina devono fissare una nuova data di udienza dibattimentale ed ascoltare direttamente l’incolpato.
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