L’Agenzia delle entrate è interpellata in merito agli obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali.
Le indicazioni nella risposta n. 518 del 12 dicembre 2019.
L’Agenzia delle entrate spiega che la dichiarazione - trasmessa telematicamente all’Agenzia stessa dall'intermediario - può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa specifica richiesta sottoscritta dal contribuente medesimo.
La scelta fra l'invio per posta elettronica ordinaria o certificata può essere lasciata alla libera determinazione delle parti.
Ricevuta la dichiarazione:
Quanto alla sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta, nella risposta l’Agenzia spiega che è un elemento essenziale del modello da conservare; mentre l’incaricato alla trasmissione deve conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa al posto dell’“originale” sottoscritto e conservato dal contribuente e/o sostituto d’imposta.
Dunque, la dichiarazione inviata va sottoscritta solamente dal contribuente e/o sostituto d’imposta e non dall’intermediario.
L’intermediario sottoscrive il riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni. La sottoscrizione precede l'invio telematico e, quindi, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione.
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