L’unione Europea consente il trattenimento del richiedente asilo quando lo impongono ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico.
Lo ha chiarito la Corte di Giustizia europea con sentenza resa nella causa C – 601/15 del 15 febbraio 2016, secondo cui la domanda di asilo di un soggetto destinatario di una misura di rimpatrio può essere accolta, ma - considerando l’ingerenza che il trattenimento costituisce – entro limiti e condizioni ben precise, quali ad esempio la durata della detenzione (che deve essere più breve possibile).
Inoltre - proseguono i giudici europei - il potere in tal senso riconosciuto ai giudici nazionali è circoscritto da una precisa definizione di “ordine pubblico”, inteso come perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, ovvero come esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società.
Quanto alla nozione di “pubblica sicurezza”, essa è intesa dalla Corte sia quale sicurezza interna ad uno Stato membro che esterna ad esso.
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