Con l’invio della raccomandata, la notifica deve ritenersi perfezionata senza che rilevi il successivo esito della stessa.
Pertanto, la consegna dell’atto a mani del portiere assicura già di per sé che l’atto stesso sia pervenuto alla sfera del destinatario, essendo la consegna avvenuta a persona abilitata alla ricezione dello stesso e risultando, comunque, accertato l’effettivo domicilio di quest’ultimo.
Ne consegue che il successivo invio della raccomandata al destinatario costituisce una semplice ulteriore garanzia per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del portiere nella consegna effettiva dell’atto, senza che sia peraltro necessaria alcuna prova della consegna di tale seconda raccomandata al destinatario, dovendosi comunque dare per acquisita l’avvenuta notifica.
D’altra parte lo stesso art. 7 comma 6 Legge 890/1982 (sulle notificazioni a mezzo posta) - che presenta analoga formulazione rispetto all'art. 139 comma 4 c.p.c. – prevede anch'esso che in caso di notifica a mani del portiere sia necessario l’invio di una raccomandata al destinatario, senza tuttavia specificare che si tratti di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tutto ciò, è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 1268 depositata il 25 gennaio 2016, nel respingere il ricorso di un imprenditore, il quale aveva contestato il mancato rilievo, da parte del Tribunale, della nullità della notifica avvenuta a mezzo servizio postale, in quanto a seguito dell’avvenuta consegna dell’atto a mani del portiere, non sarebbe stata inviata al destinatario una raccomandata con ricevuta di ritorno ma una raccomandata semplice.
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