Facendo seguito alle richieste di chiarimenti circa le modalità di fruizione dei permessi previsti dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 (G. U. 17 febbraio 1992, n. 39) e in ipotesi di congedo straordinario, con il messaggio del 7 agosto 2018, n. 3114, l’INPS ha fornito diverse precisazioni relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro, innanzitutto confermando la compatibilità dei permessi in questione nel lavoro a turni e specificando il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".