Con ordinanza interlocutoria n. 30785 del 2 dicembre 2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, nel testo precedente alla modifica del 2022 (art. 2, comma 1, lett. n), D. Lgs. n. 105/2022).
La norma in esame, nel testo anteriore alla novella, è stata censurata nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all'assistenza del familiare con disabilità grave, ritenendo questa esclusione in contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, che tutelano i diritti fondamentali e la parità di trattamento.
Nel caso posto all'attenzione dei giudici di Cassazione, il richiedente non rientrava tra i soggetti elencati dalla norma in questione, nel testo applicabile ratione temporis.
Il Collegio di legittimità ha rilevato una possibile discriminazione nei confronti dei conviventi rispetto ai coniugi, nonché la violazione del diritto del disabile grave alla vita familiare, in quanto viene negato il riconoscimento della comunità affettiva in cui egli vive.
Nonostante, infatti, la normativa via via emanata abbia equiparato i diritti delle persone in unioni civili ai diritti dei coniugi, non esiste ancora una normativa primaria che riconosca al convivente di fatto gli stessi diritti, come ad esempio il diritto al congedo straordinario.
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