Anche i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 indicando il congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con indennità al 30% possono conguagliare la prestazione con l'integrazione all’80% prevista dalla legge di Bilancio 2024, sui flussi Uniemens di maggio 2024 e giugno 2024.
Lo rende noto l'INPS con il messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024, ad integrazione delle istruzioni fornite con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024.
L'INPS, con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, ha illustrato le novità della legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) in materia di indennità di congedo parentale.
Più nel dettaglio, l'INPS ha ricordato che l’indennità di congedo parentale fruito entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) spetta per un ulteriore mese (il secondo, considerando quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023):
L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi e spetta ai genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e a prescindere da tale condizione nel caso di figlio nato a partire dal 1° gennaio 2024.
La stessa circolare n. 57 del 18 aprile 2024 contiene le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.
L'INPS, illustrando le modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, ha chiarito che per gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione.
Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso “M047”.
Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.
Con il messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024, l'INPS ha comunicato che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.
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