Congedo parentale: il datore non può negarlo
Pubblicato il 10 luglio 2014
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
15078 del 2 luglio 2014, ha ritenuto illegittimo un licenziamento intimato ad una lavoratrice la cui assenza, a seguito di
diniego di fruizione del congedo parentale, era stata ritenuta arbitraria.
Nel caso di specie, per la Corte
non è possibile limitare la fruizione del diritto in questione e, nello specifico, il licenziamento è illegittimo perché fondato su un presupposto inesistente e contra legem, ossia la possibilità per il datore di lavoro di interloquire sul diritto del dipendente di usufruire del congedo parentale.
D’altra parte, evidenzia la sentenza, è
nullo per legge il
licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale (art. 54, D.Lgs. n.
151/2001).
Si ricorda, inoltre, che l’art. 38 del D.Lgs. n. 151/2001 punisce il
rifiuto, l’
opposizione o l’
ostacolo all’esercizio del diritto al congedo parentale con la sanzione amministrativa da € 516 ad € 2582.
Al caso di specie non si ritiene applicabile la diffida obbligatoria ex art 13 del D.Lgs. n.
124/2004, mentre è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art 16 della Legge n.
689/1981.