Fra le misure previste dal Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, in materia di conciliazione vita-lavoro, è particolarmente degno di attenzione l’art. 7 che permette la fruizione del congedo parentale ad ore nonostante la mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche aziendale, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
La fruizione del congedo parentale con tale modalità non sarà, però, cumulabile con altri permessi o riposi di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per cui, a titolo esemplificativo, non si potrà godere nella stessa giornata di mezza giornata di congedo parentale e del riposo giornaliero c.d. per allattamento.
Si sottolinea che, nel caso di specie, il termine di preavviso previsto, è pari a 2 giorni.
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