Con la Circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo parentale Covid-19, di cui all’art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, a favore:
A tale proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché:
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
Inoltre, deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
Di seguito si riportano i casi di compatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori con figli infetti da Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Malattia: in caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
Maternità/paternità: in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Ferie: la fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
Soggetti “fragili”: la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità.
Permessi e congedi ai sensi della L. n. 104/1992: è possibile fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’art. 33, co. 2, 3 e 6, della L. n. 104/1992.
Inabilità e pensione di invalidità: la fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, il medesimo si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.
Pertanto, la domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento/comunicazione o certificato/attestazione, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.
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