Congedo parentale ad ore Flusso UniEmens

Pubblicato il 30 dicembre 2016

L’INPS, con circolare n. 230 del 29 dicembre 2016, ha integrato le disposizioni fornite con circolare n. 152 del 18 agosto del 2015 in materia di congedo parentale fruito in modalità oraria che, si rammenta, può essere fruito nella modalità stabilita dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, oppure in base al criterio generale stabilito dall’art. 32, comma 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001.

Le aziende saranno tenute alla compilazione dei nuovi elementi del flusso UniEmens dal mese di competenza marzo 2017, ferma restando la necessità di adeguare anche le denunce pregresse a partire dalla competenza agosto 2015.

Nella procedura UniEmens viene introdotto uno specifico elemento <InfoAggEvento> nel quale si dovrà riportare l’indicazione del codice Fiscale del bambino.

Sono stati introdotti, inoltre, due nuovi codici evento: MA0 e MB0 riferiti alla fruizione oraria dei congedi NON orari MA2 e MB2.

I preesistenti codici MA2 e MB2, sono stati rinominati per adeguarli al dettato normativo e conservano validità per le fruizioni diverse da quella oraria.

Agli eventi MA0 e MB0 è stata estesa la compilazione del calendario giornaliero il quale dettaglia il giorno in cui cade l’evento e la sua durata in ore.

E’ stato introdotto il nuovo elemento <TipoApplCongedoParOre> in cui indicare la modalità di fruizione del congedo parentale ad ore in presenza o in assenza di una contrattazione collettiva che lo disciplini su base oraria.

In caso di contratto collettivo che disciplini la fruizione del congedo è stato introdotto l’elemento <MonteOreGiornEquivalente> con la funzione di individuare il monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa, così come disposto da specifica contrattazione collettiva, anche di secondo livello.

In caso di assenza di contrattazione collettiva sarà sufficiente la valorizzazione dell’elemento <TipoApplCongedoParOre> in quanto in tale fattispecie i congedi possono essere fruiti unicamente in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Ai fini della riconduzione a giorni del congedo parentale fruito in modalità oraria rileverà soltanto il dato della mezza giornata a prescindere dalla composizione oraria della stessa.

Correzione

Le denunce già trasmesse dovranno essere adeguate mediante la compilazione dell’elemento <MesePrecedente> o - nei casi in cui sia necessario - mediante la trasmissione di una denuncia di variazione.

Conguaglio

Conclude la circolare evidenziando che, per il conguaglio dell’indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, relativamente ad entrambe le tipologie di eventi dovrà essere valorizzato nell’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> il codice causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria” e nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

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