Dal 2018, il padre lavoratore dipendente ha diritto a quattro giorni di congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale), che possono essere fruiti anche in via non continuativa.
L’INPS rammenta sul proprio sito che dal 2018 è prevista, inoltre, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.
Sono tenuti a presentare domanda per il c.d. congedo papà solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In quest’ultimo caso, spetterà ai datori di lavoro comunicare all'INPS attraverso il flusso UNIEMENS le giornate di congedo fruite, secondo le disposizioni del messaggio INPS n. 6499 del 18 aprile 2013.
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