Buone nuove per i padri lavoratori dipendenti. Per quest’anno, la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha introdotto da una parte, prorogato dall’altra, alcune importanti misure ai fini del sostegno alla genitorialità. In particolare, è disposta la proroga - anche per quest’anno - del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti in relazione alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2019. Inoltre, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2019, a 5 giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Quindi, per quest’anno, la durata è aumentata di un giorno, in quanto passa da 4 a 5 giorni.
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, che recepisce in tal modo le novità contenute nell’art. 1, co. 278 della Legge di Bilancio 2019.
Sono state estese anche al 2019 le norme riguardanti il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti in relazione alle nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2019. Si ricorda, a tal proposito, che si tratta di un diritto autonomo e aggiuntivo del padre, che si matura a prescindere dal congedo obbligatorio della madre.
Quanto alla durata del congedo obbligatorio, la Legge di Bilancio 2019 ha disposto l’aumento – per l’anno 2019 – a 5 giorni. Al riguardo, il padre ha 5 mesi di tempo – dalla nascita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore – per fruire del congedo obbligatorio anche in via non continuativa.
Per quanto concerne la presentazione delle domande di congedo obbligatorio pei padri lavoratori, l’INPS fa un distinguo tra chi riceve il pagamento direttamente dall’INPS e chi lo riceve – in maniera anticipata – dal datore di lavoro.
L’Istituto previdenziale, infatti, dispone l’obbligatorietà della presentazione delle domande telematiche solamente nel primo caso, ossia quando l’indennità è pagata direttamente dall’INPS stesso. Differente è il caso in cui le indennità sono anticipate dal datore di lavoro: in quest’ultima fattispecie, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi. Esclusivamente in tal caso non vi è necessità di presentare domanda all'Istituto previdenziale: a tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite.
Il documento di prassi, inoltre, recepisce anche le novità in merito al congedo facoltativo, che viene prorogato per il 2019. E', perciò, possibile – anche per quest’anno – astenersi un ulteriore giorno dal lavoro in sostituzione della madre, che dovrà rinunciare a un giorno del proprio congedo (da notare che il congedo facoltativo è fruibile da parte del padre dipendente esclusivamente in sostituzione della madre, la quale dovrà non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità).
Infine, resta fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti avranno a disposizioni solo 4 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2019.
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