In sede di conversione del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, sono state apportate modifiche in materia di smart-working emergenziale e congedi richiedibili per l’assistenza ai figli nei casi in cui siano affetti da SARS CoV-2 ovvero si trovino in quarantena da contatto o nelle ipotesi di sospensione delle attività didattiche o educative in presenza. La novella legislativa consente ai lavoratori dipendenti genitori di figlio minore di sedici anni di poter richiedere, alternativamente, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa con modalità agile, indipendentemente dal requisito della convivenza che, come specificato dalla Circolare INPS 14 aprile 2021, n. 63, sussisteva nelle ipotesi di coincidenza della residenza anagrafica. Il diritto viene, altresì, riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità i quali accusino una delle sopradette ipotesi ovvero nei casi in cui frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta con la modalità agile si potrà, invece, accedere al congedo retribuito.
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