L'INPS, con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, fornisce le prime istruzioni sui congedi indennizzati 2021 riconosciuti ai genitori lavoratori dipendenti dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
Relativamente ai genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di anni 14 o con figli disabili gravi la domanda va presentata all'INPS.
A tal riguardo l'Istituto fa presente che il messaggio n. 1276/2021 precede il rilascio della procedura online per la presentazione, con effetto retroattivo, delle istanze, rilascio che avverrà con un successivo messaggio, accompagnato da una circolare contenente le indicazioni operative. Nel frattempo si potrà fruire del congedo indennizzato regolarizzando la richiesta al proprio datore di lavoro e successivamente presentando domanda telematica all’INPS.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, invece, la domanda di congedo non indennizzato e senza contribuzione figurativa va presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 riconosce un congedo indennizzato al 50% della retribuzione ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14 e per i figli (anche non conviventi) con disabilità in situazione di gravità (articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o se ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo per figli senza disabilità grave spetta a condizione che sussistano i seguenti requisiti.
Il genitore deve:
Inoltre il figlio per il quale si fruisce del congedo deve:
Per ottenere il congedo per la cura di figli con disabilità grave non sono necessari nè il requisito della convivenza nè il limite di 14 anni di età, ma occorre essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti.
Il genitore deve:
Il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere:
Il congedo può essere fruito esclusivamente per periodi compresi tra il 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del dl n. 30 del 2021) e il 30 giugno 2021.
Tali periodi devono coincidere, in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio.
I periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 sono convertiti in congedo Covid semplicemente presentando domanda telematica del nuovo congedo, senza necessità di annullamento.
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