Congedi, esclusiva dei figli
Pubblicato il 23 giugno 2008
La legge non tutela l’astensione dal lavoro a prescindere da come il tempo venga impiegato. Se nel periodo di astensione facoltativa concessa per assistere il figlio, il dipendente svolge una diversa attività lavorativa egli può subire fino al (legittimo) licenziamento.
Il congedo parentale viene, sì, esercitato con il solo onere del preavviso al datore e all’ente di previdenza - le esigenze di tutela della paternità sono, infatti, impedite dallo svolgimento dell’attività di lavoro e impongono la sospensione di essa per consentire al padre di dedicarsi alla cura del figlio nel periodo che altrimenti avrebbe dovuto dedicare al lavoro - ma l’esistenza di questo diritto non esclude la verifica, da parte dell’azienda, delle modalità del suo esercizio per controllare che non siano stati commessi abusi. Sentenza di Cassazione n. 16207/2008.