Conformità catastale e nullità speciale, Studio del Notariato

Pubblicato il 23 giugno 2018

Il Notariato ha diffuso, con nota del 22 giugno 2018, un nuovo studio civilistico n. 77-2018/C intitolato “La disciplina sulla conformità catastale ed il bene dedotto nella contrattazione immobiliare”.

Nell’elaborato, approvato dalla Commissione Studi Civilistici del CNN il 19 aprile 2018, i notai si occupano, in particolare, della nullità speciale introdotta dall’articolo 29, comma 1-bis, Legge n. 52/1985 in materia catastale.

La disposizione di riferimento è quella ai sensi della quale gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

Lo studio fornisce una attenta disamina sulla disciplina di questa nullità, individuando la funzione prioritaria che il legislatore ha inteso assegnare agli identificativi catastali, al riferimento alla planimetria ed alla dichiarazione di conformità, avuto riguardo sia all’atto che al rapporto giuridico.

Elementi identificatori

A seguire, l’approfondimento si occupa della verifica dell’identificazione del bene della contrattazione immobiliare alla luce della nuova disciplina in tema di conformità catastale.

Da quanto si legge nel testo, gli elementi di identificazione prescritti dall’articolo 29, comma 1-bis citato, assumono rilevanza ai fini dell’identificazione del bene conformemente all’interpretazione tradizionale dell’articolo 1346 Codice civile, ossia nel senso che vi concorrono con gli altri elementi indicati dalle parti.

Nullità documentale

Per quanto riguarda la sanzione della nullità prescritta dalla norma esaminata, viene segnalata la condivisibilità dell’opinione consolidatasi sin dall’entrata in vigore della novella, che attribuisce alla medesima una natura puramente documentale e non sostanziale, e come tale non riconducibile a quella di cui all’articolo 1418, comma 2, del Codice civile.

Lo studio, in formato pdf, è reperibile sul sito web del Notariato (http://www.notariato.it/sites/default/files/77-2018-C.pdf).

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