Con sentenza n. 40957 depositata il 12 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha accolto il ricorso del procuratore generale presso la Corte d'Appello, avverso la pronuncia di condanna di un imputato – ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis codice della strada come novellato dalla legge 120/2010 – perché, guidando l'autovettura in stato di ebbrezza, aveva provocato un incidente stradale.
La sentenza impugnata tuttavia – e ciò lamentava il procuratore - ometteva di statuire circa la pena accessoria della confisca dell'auto, risultata in comproprietà tra l'imputato ed altra persona.
Ha rammentato in proposito la Cassazione – accogliendo le censure del ricorrente – che qualora sussista la sopra menzionata violazione di legge, lo stesso codice della strada prevede come obbligatoria la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che lo stesso non appartenga a persona estranea al reato medesimo.
Costante e condivisibile giurisprudenza – prosegue la Corte Suprema – ha tuttavia affermato che l'appartenenza non in via esclusiva a terzi, non esclude la possibilità di confisca del mezzo. Infatti, solo nel caso in questo appartenga integralmente ad altri, la presunzione di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo invece integra nel caso di comproprietà, non essendo il terzo – neppure formalmente – titolare di un esclusivo "ius excludendi alios".
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