Confisca per pericolosità generica. Le SU sul rimedio esperibile

Pubblicato il 14 febbraio 2022

E' stata pubblicata la sentenza con cui le Sezioni Unite penali di Cassazione hanno indicato il rimedio che può essere esperito contro il provvedimento di confisca fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 159/2011.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, è la richiesta di revocazione. E' quanto previsto a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019.

Il principio di diritto è stato enunciato nel testo della sentenza n. 3513 del 31 gennaio 2022, il cui esito era stato anticipato dall'Ufficio stampa della Corte di cassazione con nota di informazione provvisoria del 16 dicembre 2021.

Dalla decisione giungono anche chiarimenti operativi per i casi in cui la Corte di cassazione sia investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle predette ipotesi di pericolosità generica.

Per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la richiamata sentenza della Consulta, la Suprema corte è tenuta all'annullamento, senza rinvio, della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a).

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