La confisca può sempre applicarsi anche se il reato di lottizzazione abusiva contestato si sia prescritto per decorso del tempo.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 39320 del 25 settembre 2019, ha ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità la circostanza che il reato di lottizzazione abusiva non sia stato punito in quanto lo stesso si è estinto per prescrizione prima della definitiva affermazione della penale responsabilità di chi lo aveva commesso, non è fattore di per sé ostativo all’applicazione della sanzione della confisca ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.
La confisca a seguito di lottizzazione abusiva - hanno, altresì, precisato i giudici di Piazza Cavour - è misura, avente la natura di sanzione amministrativa accessoria e non di misura di sicurezza.
La relativa adozione, in particolare, è stabilita in via generale ogni qual volta il giudice accerti che vi è stata lottizzazione abusiva, senza che vi sia la necessità di verificare l'attuale perdurante offensività della condotta.
Detta misura sanzionatoria, inoltre, non va applicata indiscriminatamente, dovendo la sua ampiezza essere, in ogni caso, commisurata, con un criterio di proporzionalità, alle parti di terreno che siano state effettivamente interessate dalla attività lottizzatoria.
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