Confisca antimafia senza pregiudizio per i diritti di credito dei terzi
Pubblicato il 12 novembre 2014
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 46431 dell'11 novembre 2014, ha ricordato come la
confisca disposta ai sensi del Decreto legislativo n. 159/2011, cosiddetto
Codice delle leggi antimafia, non pregiudichi i diritti di credito dei terzi nel caso in cui il
credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego,
a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.
Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha
annullato un'ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta di
ammissione del credito di una banca senza procedere con il
necessario approfondimento circa l'impiego del denaro originariamente mutuato e/o il possibile reimpiego di capitali illeciti.