Anticipazione della pronuncia delle Sezioni Unite in tema di confisca di cui all’art. 240-bis Codice penale, cosiddetta “confisca allargata”.
Con informazione provvisoria n. 2/2021, diramata all’esito della camera di consiglio del 25 febbraio, l’Ufficio stampa della Corte di cassazione ha reso nota la soluzione adottata dalle Sezioni Unite penali in ordine alla questione controversa rimessa dalla Prima sezione, in tema di confisca di cui all’art. 240-bis del Codice penale.
Tale ultimo quesito era stato sollevato sul rilievo di un contrasto interpretativo esistente in materia.
Era stato chiesto se la confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bis del Codice penale, disposta in fase esecutiva, possa avere ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato e acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia della condanna per il cosiddetto reato spia oppure successivamente, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.
Di seguito la soluzione della Suprema corte: “Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis c.p., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il cosiddetto reato “spia”, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima”.
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