L’emergenza epidemiologica da Coronavirus, come noto, ha coinvolto in modo significativo le imprese, chiamate, tra le altre cose, ad adattare la propria struttura organizzativa e il modo di gestire le prestazioni lavorative al fine di garantire la tutela della salute dei propri lavoratori. Tra i molteplici aspetti di interesse, particolare enfasi deve essere posta sul tema della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.
Ed è proprio questo l’argomento centrale affrontato da Confindustria, nel documento pubblicato il 10 giugno 2020, che fornisce le prime indicazioni operative sulla responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19.
In prima battuta il testo propone una ricognizione dei rischi indiretti e diretti da ascrivere all’epidemia in corso. Tra i primi, quelli dovuti alle particolari modalità organizzative del lavoro alle quali hanno dovuto fare ricorso le imprese, che potrebbero avere aumentato il pericolo su alcuni reati. Tra questi:
Accanto ai rischi indiretti, l’epidemia ha determinato l’insorgere di un rischio che potremmo definire diretto per le imprese, ovvero quello conseguente al contagio da COVID-19. Si tratta di un rischio che coinvolge indistintamente tutte le imprese, così come tutta la collettività. In primo luogo, è necessario evidenziare che, sebbene ci si riferisca a un rischio che incide sulla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché “nuovo” nelle sue caratteristiche biologiche, l’approccio in chiave “231” non è dissimile da quanto già considerato con riferimento ai rischi indiretti. Infatti, anche prima dell’emergenza epidemiologica, i reati in materia di salute e sicurezza erano contemplati quali fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
In considerazione della natura straordinaria e imprevedibile della pandemia in corso e all’assenza delle necessarie competenze tecnico-scientifiche in capo ai datori di lavoro, Confindustria ritiene che vadano esclusi profili di responsabilità, anche in chiave “231”, in capo al datore di lavoro e all’impresa che abbiano adottato e concretamente implementato le misure anti-contagio prescritte dalle Autorità pubbliche per far fronte al rischio pandemico.
Anche l’INAIL, con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ha chiarito che il riconoscimento delle infezioni da Coronavirus dei lavoratori come infortunio sul lavoro, non comporta automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
Infatti, non possono confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL con i presupposti per la responsabilità penale e civile ,che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".