Confidi, contributo rimborsabile a fronte del subentro

Pubblicato il 16 settembre 2017

E' stato pubblicato, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 214 del 13 settembre 2017, il decreto MiSE del 17 luglio 2017, che reca le misure per favorire il subentro di consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi) pienamente operativi, nelle garanzie rilasciate a piccole e medie imprese su finanziamenti, in bonis, da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione.

Con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del MiSE, saranno stabiliti i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle domande.

A definire, in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi è il decreto MiSE - Mef del 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017.

Concessione ai confidi di un contributo rimborsabile a fronte del subentro in garanzie su finanziamenti rilasciate a PMI da società ed enti di garanzia posti in liquidazione

Ai confidi che subentrano, in qualità di garanti, in garanzie su finanziamenti precedentemente rilasciate da società ed enti di garanzia posti in liquidazione, può essere concesso un contributo rimborsabile, destinato ad alimentare il fondo rischi (articoli 2 e 9 del decreto 3 gennaio 2017). Lo spiega il decreto in oggetto.

Domande

Le domande di contributo rimborsabile:

Erogazione

Il contributo rimborsabile è erogato solo successivamente all’avvenuta erogazione al confidi richiedente del contributo da questo ottenuto a valere sulla misura:

a) è esclusivamente destinato a incrementare il fondo rischi costituito da risorse pubbliche di cui all'art. 2 del decreto 3 gennaio 2017;

b) è utilizzato per concedere nuove garanzie pubbliche esclusivamente in favore delle PMI associate al confidi secondo quanto previsto agli articoli 2 e 4 del decreto 3 gennaio 2017;

c) è restituito al Ministero, con le medesime modalità previste per il fondo rischi di cui all'art. 2 del decreto 3 gennaio 2017, al netto delle sole perdite liquidate a fronte delle garanzie pubbliche prestate alle PMI.

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