Confermato il codice tributo per l’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione
Pubblicato il 25 gennaio 2012
Il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, con il modello F24, dell'agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto, che è stato istituito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 133/E/2002 e poi confermato dall'Agenzia delle Dogane con proprio atto del 4 gennaio 2012, resta invariato.
A ribadirlo un
comunicato stampa del 24 gennaio 2012 della stessa Amministrazione finanziaria.
Si tratta del codice tributo «6740 - credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori».
L’agevolazione, si legge, consiste in un credito d'imposta, a favore degli esercenti attività di autotrasporto, riconosciuto per l'incremento delle accise sui carburanti.
Il decreto Salva Italia (art. 15, comma 4, Dl
201/2011), in proposito, stabilisce che il rimborso possa essere riconosciuto attraverso le modalità individuate dall'articolo 6 del Dlgs
26/2007. Quest'ultima norma prevede la possibilità di compensare il credito con il modello di pagamento F24.