Confermate le indagini bancarie sui conti del contribuente

Pubblicato il 03 ottobre 2013 Con sentenza n. 22514 depositata il 2 ottobre 2013, la Corte di cassazione, Sezione tributaria, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un avviso di accertamento Irpef emesso nei confronti di un contribuente sulla base dei dati e notizie acquisiti, da parte della Guardia di finanza, nei conti bancari allo stesso intestati.

Nel testo della decisione impugnata era stato ritenuto che l'acquisizione dei dati bancari intestati al contribuente in proprio non fosse legittima in quanto da un lato, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica riguardava il contribuente quale presidente del consiglio di amministrazione di due società cooperative e, quindi, due soggetti diversi, dall'altro la procedura di verifica posta in essere era applicabile – a detta dei giudici di merito – ai soli soggetti esercitanti attività d'impresa commercial, agricola, artistica o professionale.

Argomenti, questi, giudicati infondati da parte della Suprema corte, la quale, rispondendo ai due quesiti di diritto espressamente formulati dalla ricorrente amministrazione finanziaria, ha spiegato, in primo luogo, che l'autorizzazione all'acquisizione di copia dei conti correnti bancari concerneva comunque anche la persona fisica del contribuente; ne conseguiva l'irrilevanza, ai fini della piena utilizzabilità dei dati acquisiti, che detta autorizzazione lo riguardasse in qualità di presidente del consiglio di amministrazione piuttosto che quale contribuente in proprio.

In secondo luogo, la Corte di legittimità ha sottolineato l'assenza di qualsivoglia riscontro normativo alla affermazione della limitazione dell'ambito applicativo della disciplina in esame ai soli soggetti “esercitanti attività d'impresa commerciale, agricola, artistica o professionale”, per come dedotta dall'organo giudicante nel merito.
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