L'impugnazione della cartella esattoriale in seguito a controllo automatizzato non può essere preclusa per il solo fatto che l'atto è fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella dichiarazione, altrimenti si ammetterebbe l'irretrattabilità delle dichiarazioni.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione - sentenza 16747 del 7 luglio 2017 – dichiara nulla la cartella di pagamento Irap emessa nei confronti di un contribuente che era stato costretto, da forzature informatiche del programma di invio della dichiarazione, a compilare il campo della dichiarazione relativo all'Imposta.
La Cassazione chiarisce che in tema di Irap, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d'impugnazione della cartella di pagamento - beninteso, qualora non abbia effettuato il versamento del tributo stesso lasciando poi spirare il termine di decadenza per il rimborso – ed a sostegno riprende la sentenza n. 4049/2015: “nonostante la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 8 bis, del dpr 22 luglio 1998, n. 322, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, sia in sede processuale, ove per effetto dell'errore commesso derivi, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del dichiarante a un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge”.
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