Con decreto direttoriale 30 settembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rende noto che è stata confermata la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro delle imprese edili, per l’anno 2021.
Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la riduzione dei contributi è individuata nella misura dell’11,50 per cento.
L’agevolazione trova applicazione sulla contribuzione previdenziale e assistenziale diversa da quella pensionistica ed è rivolta esclusivamente agli operai che svolgono la prestazione lavorativa a tempo pieno (40 ore settimanali).
La fruizione del beneficio è subordinata:
L’Istituto Previdenziale pubblicherà a breve una specifica circolare contenente le istruzioni relative alle modalità di richiesta del beneficio.
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