Condotta diseducativa? Licenziamento per giusta causa

Pubblicato il 07 settembre 2023

Per valutare, in tema di licenziamento disciplinare, la proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il giudice di merito è tenuto ad esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa assume.

Questo nelle ipotesi in cui, in virtù della posizione professionale rivestita, il dipendente possa assurgere, per gli altri dipendenti dell'impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi.

E' stato definitivamente confermato, dalla Cassazione, il licenziamento disciplinare per giusta causa che un'impresa aveva comminato ad una dipendente, con qualifica di gerente di filiale, a seguito della contestazione di una serie di condotte di rilievo disciplinare.

Licenziamento per giusta causa a causa di condotta diseducativa

Con la sentenza n. 25969 del 6 settembre 2023, in particolare, la Suprema corte ha giudicato corrette le conclusioni cui era giunta la Corte d'appello che, pronunciandosi in sede di rinvio, aveva ritenuto di dover dissentire dalla valutazione di non proporzionalità della sanzione espulsiva, per come operata dalla prima sentenza cassata.

Nella specie, infatti, poteva affermarsi la sussistenza della giusta causa di recesso datoriale, e ciò in considerazione del quadro globale di grave inadempimento accertato, idoneo a ledere il rapporto fiduciario fra la dipendente e il datore di lavoro.

Il tutto, tenendo conto delle mansioni di gerente da questa svolte, delle maggiori responsabilità connesse a tale ruolo e alla luce della molteplicità, ma soprattutto della tipologia e intenzionalità, dei fatti addebitati, dai quali emergeva un consapevole sfruttamento della posizione gerarchica di responsabile di negozio, con connotazione negativa delle condotte poste in essere, aggravata a causa del ruolo ricoperto.

La valutazione della condotta oggetto di licenziamento, ciò posto, era stata correttamente operata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 25/11/2024

02/12/2024

CCNL Comunicazione artigianato. Verbale integrativo del 25/11/2024

02/12/2024

Ccnl Comunicazione artigianato. Tabelle retributive

02/12/2024

Metalmeccanica artigianato. Tabelle retributive

02/12/2024

Dal 2025 nuovo regime di franchigia Iva per Pmi e eventi in streaming

02/12/2024

Codice della strada: Legge di Riforma in Gazzetta Ufficiale

02/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy