Con sentenza 18 settembre 2009, n. 20068, la corte di Cassazione ha applicato al nostro ordinamento interno un principio espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, stabilendo che il giudice tributario deve disapplicare le regole relative alla sanatoria Iva, in quanto contrarie al diritto comunitario. In particolare, è considerato illegittimo il meccanismo secondo cui il contribuente può sottrarsi all'accertamento con il pagamento di una somma priva di collegamento con il debito Iva.
E’ di eguale tenore la contemporanea sentenza n. 20069, in cui si è deciso che nei contenziosi relativi a condoni fiscali il giudice tributario deve disapplicare la regola sulla sanatoria, contraria alla normativa comunitaria.
Attraverso le due rigorose pronunce, i giudici di legittimità proseguono nella direzione dell’adeguamento del diritto nazionale ai principi internazionali, eliminando passo passo l’anomalia dell’essere l’Italia venuta meno agli obblighi che derivano dalla sesta direttiva in tema di Iva.
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