Condono Iva 2002. Partono le verifiche degli Uffici tributari

Pubblicato il 14 gennaio 2012
Con la circolare n. 1 del 13 gennaio 2012, l'Agenzia delle entrate illustra ai contribuenti gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 247, del 25 luglio 2011, che ha legittimato il raddoppio dei termini per effettuare l’accertamento, in materia di imposte sui redditi ed IVA, qualora sussistano violazioni comportanti l’obbligo di denuncia penale per i reati tributari – ex Decreto legislativo n. 74 del 2000.

Il documento agenziale precisa che, relativamente all'Iva, seppure la sentenza 247 ha preso in considerazione l'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, ossia il “condono tombale”, deve ritenersi applicabile il raddoppio del termine per l'accertamento Iva, in presenza di obbligo di denuncia per uno dei reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, anche per:

- l'articolo 7 - Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione;

- l'articolo 8 - Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi;

- l'articolo 15 - Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione.

In virtù del suddetto raddoppio dei termini di decadenza potranno essere ancora oggetto di accertamento i seguenti periodi d’imposta:

- 2000, in caso di omessa presentazione della dichiarazione (termini per l’accertamento scadenti, in ragione della detta proroga di un anno, il 31 dicembre 2012);

- 2001, in caso di omessa presentazione della dichiarazione (termini per l’accertamento scadenti, in ragione della detta proroga di un anno, il 31 dicembre 2013);

- 2002 (termini per l’accertamento scadenti, in ragione della detta proroga di un anno, in caso di infedele dichiarazione il 31 dicembre 2012 e, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il 31 dicembre 2014).

Specifica l'Agenzia che i dati contenuti nelle istanze di condono non possono costituire indizi per “un'autodenuncia”; pertanto la regolarizzazione effettuata per mano del condono 2002 non rappresenta, di per sé sola, un indizio di violazione penale idoneo a generare l’obbligo di denuncia. Saranno gli uffici delle Entrate a dover valutare ogni elemento utile da cui possa discendere un obbligo, in caso di annualità ancora accertabili, di denuncia penale.
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