Nel caso in cui il terzo sia stato chiamato in causa come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di una espressa istanza, dal momento che il giudizio verte sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto – obbligazione ex illecito unico.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso di due coniugi che, per il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni d’acqua piovana, avevano dapprima citato in giudizio gli abitanti l’appartamento soprastante, i quali, a loro volta avevano chiamato in causa il condominio.
Nel caso de quo – ha precisato la Corte con ordinanza n. 6623 del 6 aprile 2016 – la chiamata del condominio da parte dei convenuti, indica in quest’ultimo il soggetto responsabile dei danni, cui la causa deve pertanto ritenersi comune.
Ne consegue che, trattandosi di chiamata in garanzia né propria né impropria, la domanda attorea deve ritenersi estesa di diritto al condominio.
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