Suddivisione appartamento Si può

Pubblicato il 27 giugno 2016

E’ legittima la suddivisione, da parte di un condomino, del proprio appartamento in due unità immobiliari, se ciò non sia vietato dal regolamento condominiale e se non apporti alcun pregiudizio alle parti comuni dell’edificio.

E’ quanto chiarito, in sintesi, dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accogliendo le ragioni di una condomina, avverso la pronuncia con cui la Corte territoriale dichiarava illegittima la suddivisione, da quest’ultima compiuta, della propria abitazione in due distinte unità, nonché la sopraelevazione del lastrico solare.

Trasformazioni ok Se non pregiudicano parti comuni

In proposito – specifica la Corte Suprema –è sempre consentito al singolo condomino l’esercizio di poteri dominicali, sempreché non arrechino pregiudizio alle parti comuni.

Il condomino ha dunque il diritto di disporre del proprio appartamento, apportandovi modifiche o trasformazioni che ne possano migliorare l’utilizzazione, con il limite di non ledere i diritti degli altri condomini.

In sostanza, al fine di verificare la legittimità dell’intervento edilizio compiuto nell’appartamento, occorre accertare se tale realizzazione abbia determinato o sia comunque in concreto, seppure parzialmente, in grado di arrecare pregiudizio all’utilizzo ed al godimento delle cose comuni spettante ai comproprietari.

Orbene nel caso di specie – specifica il Collegio – nel dichiarare la illegittimità della suddivisione in esame, i giudici di merito hanno fatto riferimento ad eventuali, ipotetiche e più intense utilizzazioni della cosa comune (a causa dell’aumento del numero dei condomini).  

Pregiudizio da accertarsi in concreto

Al riguardo sarebbe stata invece necessaria un’indagine circa l’ubicazione, la struttura e le dimensioni dell’edificio condominiale, con descrizione in particolare delle cose comuni, in modo da accertare, in concreto, la potenziale compromissione dei diritti degli altri condomini per effetto del concorrente uso di un ulteriore nucleo familiare.

Regolamento non osta Se non contiene divieti

Il che non potrebbe desumersi dalla menzione del regolamento condominiale (che nella specie cita l’esistenza di sole 14 unità immobiliari), senza che sia stata in alcun modo accertata alcuna prescrizione vincolante, o meglio, alcun divieto di suddivisione.

Per quel che poi concerne – conclude la Corte con sentenza n. 13184 del 24 giugno 2016  – l’eventuale incidenza sulla costituzione dell’assemblea e la formazione delle maggioranze che potrebbe derivare dall’inserimento di un ulteriore condomino, la novella previsione di cui alla Legge 220/2012 (più favorevole), pur non essendo applicabile al momento dei fatti dedotti, impone in ogni caso una interpretazione evolutiva, consentendo nella specie le opere di suddivisione dell’immobile. 

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