Condominio. Ripartizione delle spese in base all'uso

Pubblicato il 26 maggio 2015 Con sentenza n. 8823 del 30 aprile 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso di un condomino, volto a far dichiarare l'invalidità della tabella di ripartizione delle spese condominiali di manutenzione dell'ascensore, quantificate nella proporzione del 40% in base ad altezza dell'immobile e del 60% in base ai millesimi di proprietà.

Lamentava in particolare il ricorrente, come i giudici di merito, nel respingere le sue ragioni, non avessero adeguatamente tenuto conto della conformazione della palazzina e del fatto che i condomini del piano terra – come per l'appunto l'attuale ricorrente – non avevano necessità di utilizzare l'ascensore per raggiungere la propria abitazione; sicché avrebbero dovuto essere esclusi quantomeno dalla quota di spesa riferita alla ripartizione per altezza.

Sul punto la Cassazione – convenendo con il ricorrente – ha censurato le argomentazioni della Corte territoriale, laddove ha omesso di chiarire se la deroga nel caso di specie apportata al criterio di ripartizione di cui all'art. 1124 c.c., fosse stata o meno adottatala all'unanimità dei condomini.

Ed avrebbe dovuto specificarlo, posto che – ha proseguito la Corte – in assenza di detto accordo unanime, non è conforme al menzionato disposto ex art. 1124 c.c., né la suddivisione delle spese 60% - 40% (anziché 50% - 50%), né l'inclusione della proprietà al piano terra nel riparto per altezza, posto che il ricorrente è si servito dall'ascensore, ma non per raggiungere il suo appartamento, bensì i locali condominiali sino al quinto piano. Ed è su questo presupposto che la sua partecipazione alle spese avrebbe dovuto essere calcolata.
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