Condominio. Nulla la mora deliberata in assemblea
Pubblicato il 02 maggio 2013
I giudici di Cassazione, con la
sentenza n. 10196 del 30 aprile 2013, hanno sottolineato come non rientri tra i poteri dell’assemblea condominiale quello di stabilire interessi moratori a carico dei condomini qualora questi ritardino nei pagamenti delle quote condominiali.
Una tale previsione, se deliberata a maggioranza in assemblea, è da ritenersi nulla, essendo consentita solamente se presente nel regolamento contrattuale, approvato all’unanimità.
E la nullità che colpisce la citata delibera – specifica altresì la Seconda sezione civile -
“travolge le successive delibere nella parte in cui, nel ripartire gli oneri di gestione tra i consorziati in relazione ad ogni singolo anno, applicano il medesimo tasso di mora”.