In materia di condominio, ciascun comproprietario di un area comune adibita a parcheggio può rivolgersi al giudice per l'assegnazione in via esclusiva di posti auto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 23118 depositata il 12 novembre 2015, rigettando il ricorso di un condomino avverso la pronuncia con cui veniva respinta la richiesta di divisione di un cortile adiacente un fabbricato condominiale adibito a parcheggio (stante la sua ritenuta indivisibilità), ma ripartiti ed assegnati ai singoli comproprietari i posti auto in esso ricavabili.
Lamentava in particolare il ricorrente, come attraverso la presente statuizione (ovvero assegnando individualmente i posti auto) i giudici di merito avessero in realtà creato un "nuovo" diritto reale, in violazione del principio di tipicità di detta tipologia di diritti, così impedendo a ciascun condomino l'uso della cosa comune in tutta la sua estensione.
Eccezione tuttavia respinta dalla Cassazione, secondo cui – richiamando conforme giurisprudenza in proposito - l'assegnazione di posti auto nel cortile comune costituisce manifestazione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune, che ben può essere consentito dall'assemblea condominiale. Né tale regolamentazione, in ipotesi, va a costituire divisione del bene comune o nascita di una nuova figura di diritto reale, limitandosi solo a rendere più ordinato l'uso paritario della cosa comune.
Ed è evidente, poi, che in assenza di accordo tra i condomini o di delibera assembleare (nel caso di specie, l'assemblea non era stata nemmeno costituita), la regolamentazione della cosa comune ben può essere richiesta al giudice e da lui disposta.
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